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Pubblicate le nuove Norme tecniche per le costruzioni
Pubblicate le nuove Norme tecniche per le costruzioni
27/02/2018

Pubblicate le nuove Norme tecniche per le costruzioni
 
Gentile cliente/professionista,
nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018 è stato pubblicato il decreto 17 gennaio 2018 recante l'aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni.
Questo il link per il testo completo del provvedimento; per quanto riguarda il nostro settore si rimanda ai capitoli n. 4 e 11 che introducono importanti novità in favore della qualificazione del prodotto e dei produttori:
classi di resistenza normalizzate, prescrizione della durabilità, definizione di miscela omogenea, controllo della resistenza in opera, potenziamento dell'uso di aggregati da riciclo e calcestruzzo fibrorinforzato
Di seguito un riassunto molto sintetico delle principali novità introdotte dal nuovo testo delle Norme Tecniche per le Costruzioni (capitolo 4 e capitolo 11):
Cap. 4 Costruzioni civili e industriali
 
4.1 Costruzioni di calcestruzzo
Classi di resistenza normalizzate
Nella nuova stesura vengono definite le classi di resistenza normalizzate per calcestruzzo normale (C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60, C55/67, C60/75, C70/85, C80/95, C90/105). Rispetto alla precedente versione si aggiunge, dunque, la possibilità di utilizzare la classe C30/37, presente nella normativa europea (UNI EN 206).
Dal punto di vista applicativo è utile una precisazione: la classe di resistenza C28/35, attualmente molto utilizzata in Italia, seppur citata nella revisione delle NTC, non è presente all'interno delle normative tecniche di riferimento per la durabilità.
 
 
Cap. 11 Materiali e prodotti per uso strutturale
 
11.2.1 Specifiche per il calcestruzzo - Prescrizione della durabilità
Viene meglio definito l'obbligo di prescrivere, unitamente alla classe di resistenza, la classe di esposizione ambientale la classe di consistenza al getto e il diametro massimo dell'aggregato.
È stato eliminato, rispetto alle Norme del 2008, ogni riferimento alla possibilità, per il prescrittore, di dare indicazioni sulla composizione della miscela, a tutto vantaggio dell'impostazione prestazionale.
Viene ribadito l'obbligo di fornire indicazioni in merito ai processi di maturazione e alle procedure di posa in opera e  viene definita con precisione la condizione di miscela omogenea, ovvero, un calcestruzzo con le medesime caratteristiche prestazionali (classe di resistenza e classe di esposizione).
 
11.2.2 Controlli di qualità del calcestruzzo
Si aggiunge l'esecuzione dei carotaggi fra le competenze dei laboratori c.d. "ufficiali" (di cui all'art. 59 del DPR 380/2001).
 
11.2.4 Prelievo e prova dei campioni
In questo caso le Norme recepiscono una procedura già in uso indicando che, nel caso la differenza fra i valori di resistenza di due provini dello stesso prelievo sia maggiore del 20%, il prelievo non può essere considerato valido ai fini del controllo di accettazione.
 
11.2.5 Controllo di accettazione
Controllo statistico
Nel controllo di tipo B il fattore di probabilità viene portato da 1,4 a 1,48, rendendo più stringente il controllo in favore della sicurezza
 
11.2.5.3 Prescrizioni comuni per entrambi i criteri di controllo
Il laboratorio incaricato di effettuare le prove sul calcestruzzo viene responsabilizzato anche per ciò che riguarda l'accettazione dei provini.
Vengono fissati i termini in cui devono essere effettuate le prove a compressione ovvero tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro i 45 giorni dalla data di prelievo dei campioni. Si tratta di modifiche importanti a tutela della sicurezza delle opere ma anche della legalità.
 
11.2.6 Controllo della resistenza del calcestruzzo in opera
Le NTC assegnano un'adeguata importanza all'influenza che ha la posa in opera sulla qualità del calcestruzzo e forniscono pertanto indicazioni operative sulle modalità di esecuzione delle prove e di elaborazione dei dati. Ciò va a vantaggio dell'efficacia dei controlli in un ambito che in passato ha dato spesso origine a interpretazioni non corrette e a conseguenti problemi per gli operatori coinvolti in casi di contenzioso.
 
11.2.9.2 Aggregati
Aggregati da riciclo
L'utilizzo di aggregati da riciclo è un tema sempre più attuale soprattutto dopo l'introduzione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) nelle opere pubbliche. Con la nuova stesura delle NTC se ne amplia la possibilità di utilizzo. Viene infatti revisionata la Tabella 11.2.III fino a calcestruzzi di classe C45/55 (con quantità ammesse fino al 20%). Le indicazioni riguardano esclusivamente gli aggregati grossi di riciclo mentre non vengono considerati gli aggregati fini e gli aggregati misti sebbene previsti dalla UNI EN 12620.
11.2.12 Calcestruzzo fibrorinforzato
Il nuovo testo delle Norme tecniche per le costruzioni contiene un nuovo paragrafo nel capitolo 11 dedicato interamente al calcestruzzo fibronforzato, definito come quel calcestruzzo caratterizzato dalla presenza di fibre (in acciaio o materiale polimerico marcate CE) discontinue nella matrice cementizia. Le nuove Norme tecniche per le costruzioni quindi prevedono il calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) tra i materiali per la realizzazione delle infrastrutture. Ciò implica che tale materiale venga fornito sotto la responsabilità del produttore di calcestruzzo.
 
 
 
Consideriamo positivamente ogni evoluzione delle norme tecniche in favore della qualificazione dei produttori, della sicurezza del prodotto e dell'efficacia pratica dei controlli, evitando inutili appesantimenti burocratici.
Nell'ottica di una costante collaborazione con tutte le figure coinvolte nel settore delle costruzioni, rimaniamo a disposizione per ogni occorrenza al numero 0173440042.

SEDE : CORSO Unita' d'Italia, 21 - 12051 Alba (CN)
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